Vuoi stare con mamma o con papà?

06 settembre 2017

Riflessioni sulla triste disputa circa il collocamento dei figli minori delle coppie in crisi

Troppo spesso la scelta di collocare i ragazzi con l’uno o
con l’altro genitore viene fatta dipendere dalla volontà dello stesso figlio.

E tale soluzione, al di là della enorme pressione psicologica
esercitata sul minore, non sempre coincide con l’interesse del ragazzo, specialmente
quando questi non abbia ancora raggiunto una sufficiente capacità di
discernimento, intesa come capacità di comprendere o di poter scegliere cosa è
meglio per la sua vita.

Fra i dodici e i sedici anni può capitare infatti che i ragazzi si facciano condizionare dalle soluzioni che in quel momento procurano
loro più vantaggi immediati.  Essi
infatti non hanno ancora una visione della vita di medio e di lungo periodo e sono pertanto facilmente influenzabili.

La letteratura psicologica è giunta alla conclusione che il bambino possiede competenze emotivo- relazionali fin dalla nascita destinate ad
evolversi ed affinarsi grazie alle stimolazioni del contesto familiare e
sociale in cui vive. In genere, può affermarsi che sotto i sei anni non possa
parlarsi di capacità di discernimento. Dopo i dodici anni non dovrebbe invece
dubitarsi della facoltà di discernimento. Nell’età fra i sei e i dodici anni, è
necessario invece evitare di confondere la sussistenza della facoltà di
discernimento con le difficoltà che attengono alla comunicazione con minori di
quella giovanissima età.

Peraltro ogni persona è diversa, pertanto non è detto che chi
statisticamente ha raggiunto l’età del discernimento, sia effettivamente nella
condizione di comprendere quale sia la scelta più azzeccata per il suo futuro.

In questi casi quindi il ruolo del giudice è fondamentale
perché solo dall’ascolto diretto del minore sarà possibile comprendere il suo
grado di maturità e la sua effettiva capacità di discernimento.

A tale riguardo è opportuno sapere che l’ascolto del minore è
espressamente previsto dagli artt. 316 e 336 c.c. nei procedimenti rivolti a
risolvere un contrasto tra genitori su questioni di particolare 
importanza o finalizzati ad assumere iniziative ablative, limitative e
reintegrative della responsabilità genitoriale, secondo la regola correlata
all’età ed alla capacità di discernimento.

In tali casi il giudice non ha mera facoltà di disporre
l’ascolto ma deve necessariamente procedervi .

Ciò non vuol dire però che il Giudice abbia anche l’obbligo di conformarsi alle
indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza,
potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a
discostarsi da esse (Cfr. Cass. Civ. n 6129/2015).

In tale ipotesi però sarà necessaria una puntuale giustificazione della decisione assunta in
contrasto
 con le dichiarazioni del minore, sia
sotto il profilo della capacità effettiva di discernimento - anche in
correlazione con l’eventuale intensità del conflitto genitoriale e la sua
influenza o condizionamento della volontà espressa nell'audizione -
sia sotto il profilo del richiamato preminente interesse. (Corte di Cassazione,
sentenza n 6129/2015 e conforme, sentenza n. 13241/2011).

D’altra parte, sulla possibilità che il giudice, nell'obiettivo di realizzare più
compiutamente l’interesse del minore, si discosti dalle opinioni espresse in
sede di audizione, la Cassazione si è espressa più volte, tra cui con sentenza n. 7773/2012, ove ha ritenuto sussistente
un onere di motivazione direttamente proporzionale al grado di
discernimento
 attribuito al minore (Cfr. in proposito
anche sentenza Cedu del 9 agosto 2006).

 

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