Nuovi criteri per la determinazione dell’assegno di divorzio dopo la sentenza del 10 maggio 2017 n° 11504
Negli ultimi mesi si è parlato molto della nuova sentenza della Corte di Cassazione pubblicata nel maggio di quest’anno, che modificando il precedente orientamento, ha modificato il presupposto per il riconoscimento dell’assegno divorzile.
Ma esaminiamo nel dettaglio cosa è successo.
Fino adesso il parametro per stabilire se il coniuge richiedente avesse o meno diritto all’assegno divorzile era il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Con la citata sentenza, la Corte di Cassazione cambia completamente prospettiva e sul presupposto che il divorzio implichi la cessazione, non solo della qualità di coniuge e dei rapporti personali ma anche del vincolo di solidarietà e quindi di ogni rapporto economico- patrimoniale, ha stabilito che l’assegno di divorzio può essere riconosciuto solo a patto che la parte richiedente non sia economicamente indipendente.
Quindi ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, non conta più l’incapacità dell’ex coniuge che richiede il contributo, di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma rileva esclusivamente l’assenza dei mezzi necessari a rendersi economicamente indipendente.
A questo punto la domanda sorge spontanea. Che cosa significa indipendenza economica? Quando un persona può definirsi “economicamente indipendente”? Come va interpretato il nuovo criterio per il riconoscimento dell’assegno di divorzio?
Prima la Cassazione, nella citata pronuncia, e poi gli altri giudici di merito che hanno aderito a tale orientamento (i Tribunali di Roma e Milano tra i primi), hanno stabilito che una persona può definirsi economicamente indipendente” quando dispone di risorse sufficienti garantirgli vitto e alloggio!
In particolare il Tribunale di Milano, con l’ordinanza 22/05/2017, ha indicato, come parametro (non esclusivo) di riferimento, anche l'ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato (soglia che, ad oggi, è di euro 11.528,41 annui ossia circa euro 1.000 mensili)".
Il Tribunale di Milano, adeguandosi ai nuovi criteri elaborati dalla Corte di Cassazione, ha poi aggiunto un altro elemento valutativo: l'importo minimo reddituale oltre il quale chi richiede l'assegno divorzile non può ottenerne il riconoscimento è stato fissato in Euro 1.000, mensili.
Un cambio di prospettiva epocale dunque rispetto al precedente criterio del tenore di vita.
Per stabilire se il coniuge abbia o meno diritto all’assegno, non conta più la disparità reddituale ma rileva esclusivamente la capacità effettiva, o anche solo potenziale del coniuge richiedente, di vivere dignitosamente con quello che ha o con quello che potrebbe ottenere se mettesse a frutto la propria capacità lavorativa
Attenzione però! Questi principi valgono solo per l’assegno di divorzio. Come ha imparato a proprie spese l’ex Presidente del Consiglio, l’assegno di mantenimento per il coniuge previsto in sede separazione è ancora legato al criterio del tenore di vita!
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