Genitori separati e Coronavirus: Cosa accade alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario?
29 marzo 2020
Lo scorso 11 marzo, il Tibunale di Milano ha stabilito il principo secondo cui le statuizioni delle separazioni e dei divorzi, ivi comprese quelle riguardanti il diritto di visita, prevalgono sulle direttive regionali o governative che, nell'ambito delle misure di contenimento del contagio da Covid – 19, hanno sancito il distanziamento sociale.
La questione traeva origine dal ricorso presentato in via d'urgenza da un padre che adiva il giudice della separazione al fine di esercitare il diritto di frequentazione in precedenza concordato con l'ex coniuge. La madre, si era trasferita temporaneamente, andando così ad intaccare il diritto di vista all'altro genitore.
Con pronuncia inaudita altera parte, il giudice milanese ha decretato che "nessuna chiusura in ambito regionale può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione e divorzio". Tale pronunciamento del Tribunale meneghino è ineccepibile perché perfettamnte corente e in linea con le precisazioni fornite dal Governo ai decreti ministeriali del 9 e del 10 marzo 2020. In data 10 marzo 2020 infatti, sul sito istituzionale del governo, al punto 13 delle “domande frequenti”, è stato definitivamente chiarito che "gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio". E tale principio non è stato minimamente intaccato dai successivi decreti del 22 e del 25 marzo 2020.
Non a caso l'utimo modello di autodichiarazione ex art. 46 e 47 DPR 445/2000, resa disponibile dal Ministero dell'interno in data 25.3.20, indica, fra le deroghe ammesse al divieto di sposamento, proprio la necessità di "assolvere agli obblghi di affidamento di figli minori". Deriva da quanto precede che i decreti ministeriali emanati dall'8 al 25 marzo 2020, non hanno derogato alla regolamentazione del diritto di vista del genitore non collocatario disposti dal Tribunale. Chiarito quanto sopra, ciò che si raccomanda è il buonsenso.
Qualora il trasferimento possa esporre al rischio di contagio il minore o gli adulti presenti nella residenza del genitore non collocatario, è assolutamente necessario evitare lo spostamento e attendere che la situazione torni alla normaltà Particolare attenzione va prestata ai nonni, (specialmente se interessati da patologie croniche o in età avanzata), che sono i soggetti più fragili e a rischio di contagio. Al netto di tutto ciò, il mio consiglio è di usare sempre il buonsenso ed evitare odiose strumentalizzazioni dell'attuale emergenza sanitaria per colpire l'altro genitore nei rapporti col figlio minore
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