La ex moglie casalinga che non cerca lavoro, perde l’assegno di mantenimento?

20 ottobre 2017

 

 

L’attività di casalinga svolta per scelta comune coniugi, può incidere e in che misura sulle vicende legate all’assegno di mantenimento?

 

Oggi vi propongo il caso di un uomo separato che dopo aver avuto una figlia dall’unione con un'altra donna, ha chiesto la riduzione del contributo al mantenimento della moglie, dalla quale si era separato consensualmente.

La domanda di modifica in prima istanza viene rigettata ma la Corte d’Appello, decidendo sul reclamo proposto dall’ex marito, azzera l’assegno di mantenimento, sul presupposto che la nascita del nuovo figlio ha determinato un maggiore impegno economico a carico dell’obbligato e che la ex moglie – casalinga – ma relativamente giovane (43 anni), non si era data abbastanza da fare per reperire un’ attività lavorativa.

La Corte di CASSAZIONE, con sentenza n° 789/2017, annulla la decisione della corte distrettuale, chiarendo quanto e come la nascita di un figlio nato dalla nuova relazione e l’attitudine al lavoro del coniuge beneficiario, possano incidere sulla revoca e/o la riduzione dell’assegno di mantenimento.

Spiegano gli Ermellini che la nascita di un figlio da una nuova unione non comporta automaticamente la riduzione del contributo previsto per i figli nati dal primo matrimonio o dell’assegno di mantenimento dell’ex coniuge.

Ogni situazione è diversa e pertanto deve essere valutata singolarmente.

Occorre accertare in particolare se il fatto sopravvenuto, (la nascita del nuovo figlio), abbia o meno determinato una significativa contrazione del reddito dell’obbligato, avuto riguardo però alla capacità economica attuale dello stesso. In altre parole se il coniuge obbligato rispetto al periodo in cui fu concluso l’accordo di separazione, per uno scatto di carriera o per altre ragioni ha ottenuto un aumento del reddito, la nascita del nuovo figlio non può comportare alcuna revoca o riduzione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge.

Quanto al reperimento dell’attività lavorativa, la Corte ha riconosciuto che l’attitudine al lavoro, come potenziale capacità di guadagno, costituisce senz’altro elemento da prendere in considerazione ai fini della valutazione della misura dell’assegno di mantenimento; si è anche precisato però che la revoca dell’assegno di separazione è subordinata alla dimostrazione di fatti nuovi che abbiano determinato situazioni diverse rispetto a quelle tenute presenti dalle parti al momento della conclusione dell’accordo di separazione.

La revoca del contributo ad esempio può esser legata alla dimostrazione (sempre a carico dell’onerato), che dopo la convenzione di separazione il coniuge beneficiato abbia acquisito una nuova professionalità e scientemente non l’ abbia sfruttata o che lo stesso abbia rifiutato concrete offerte di lavoro.

In applicazione di tali principi, nel caso esaminato, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la moglie, dovesse mantenere il diritto all’assegno di mantenimento perché la sua condizione (appunto di casalinga) non le aveva permesso di acquisire una concreta e specifica professionalità e, per questo motivo, non aveva ricevuto proposte lavorative.

 

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