Manca il contenuto essenziale dell’accordo? Il Tribunale non omologa la separazione consensuale.

08 febbraio 2018

Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, nella sentenza del 26. Gennaio 2018 n° 2036, la separazione consensuale, essendo un negozio di diritto familiare, ha un contenuto necessario ed uno eventuale.

Rientrano nel contenuto essenziale: il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento per il coniuge, (ove ne ricorrano i presupposti) e il contributo al mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti.

Nel contenuto eventuale, (rispetto ai quali la separazione rappresenta una mera occasione), sono invece compresi gli accordi patrimoniali tra i coniugi in relazione all'instaurazione di un futuro regime di vita separata.

Qualora nell'intesa raggiunta dai coniugi manchi il contenuto necessario, il Tribunale non può procedere all'omologazione.

La tutela della prole e l’adeguatezza del contributo per i figli ed eventualmente per la moglie, rispondono ad interessi prioritari che meritano una particolare considerazione.

In ordine al contenuto eventuale, e pertanto agli accordi patrimoniali, le parti sono invece libere, in sede di separazione personale consensuale, di prevedere quanto ritengono più opportuno, di non prevedere alcunché, di accordarsi per la disciplina di alcuni rapporti e non di altri. L'accordo raggiunto dalle parti ha valore per quanto le parti concordano ma non per quanto le parti non concordano.

Il Tribunale tuttavia è sempre tenuto a valutare la compatibilità di tali pattuizioni con i principi dell'ordinamento giuridico vigente e con l’interesse dei figli. Al punto che se la regolamentazione degli interessi patrimoniali convenuta dai coniugi viola

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