Breve excursus sulle unioni
fra persone dello stesso sesso, diritti, doveri e regime patrimoniale
Come noto la legge 76 del 2016 ha
introdotto l’istituto delle Unioni Civili e delle convivenze di fatto fra
coppie eterosessuali o omosessuali.
Per quanto riguarda in
particolare le Unioni Civili, la
legge ha previsto alcuni presupposti fondamentali per la costituzione di tale
nuova forma di famiglia.
Innanzitutto deve trattarsi di
una unione fra due persone maggiorenni
dello stesso sesso, celebrata
davanti all’Ufficiale dello stato Civile alla presenza di due testimoni.
Il requisito della maggiore età costituisce
un tratto distintivo dell’Unione Civile. Nel caso del matrimonio infatti, il Tribunale
per il Minorenni, ricorrendone i presupposti, può autorizzare i minori che
abbiano compiuto i sedici anni a sposarsi,
L’atto di costituzione dell’Unione
Civile deve essere registrato presso l’Archivio dello Stato Civile e con esso
le parti, acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri: l’obbligo
all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. A differenza del
matrimonio non sono estesi alla coppia civilmente unita il dovere di collaborazione e quello di fedeltà.
Al pari del matrimonio invece le
parti sono tenute, in base alle proprie sostanze e capacità, a contribuire ai
bisogni comuni ed insieme concordano l’indirizzo della vita familiare.
In mancanza di diversa
convenzione, anche per l’Unione Civile il regime patrimoniale legale è
costituito dalla comunione dei beni.
In caso di morte, il partner
superstite avrà diritto alla pensione di reversibilità, al Tfr dell’altro e
anche ad una quota sull’eredità.
Casi di scioglimento
Chi vuole sciogliere l’unione deve
presentare apposita dichiarazione di volontà davanti all’Ufficiale dello Stato
Civile.
Con specifico riferimento alle
cause di scioglimento, l’Unione si scioglie automaticamente in caso di eventi
sopravvenuti che rendano impossibile la prosecuzione del vincolo familiare:
morte, dichiarazione di morte presunta,
etc.. A differenza del matrimonio non può essere chiesto l’annullamento
per la mancata consumazione del rapporto.
La domanda di scioglimento dell’Unione
è proposta trascorsi almeno tre mesi dallo dalla data di manifestazione di
volontà di scioglimento dell’Unione.
In ogni caso per divorziare ci
sono ben quattro possibilità: davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, in
Tribunale, mediante la c.d. negoziazione assistita con l’assistenza di due
avvocati, oppure seguendo la procedura davanti al Sindaco.
Avv. Andrea Giordano
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